Informazioni
Presentazione Mod. 21 – Obbligo superato
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con ordinanza n. 1527/2026 pubblicata il 23 gennaio 2026) ha definitivamente chiarito che la riforma del 2020 (decreto-legge n. 34 del 2020), qualificando il gestore come Responsabile dell’Imposta, esclude la qualifica dello stesso come agente contabile.
Pertanto, il gestore non è tenuto a compilare o trasmettere il Modello 21 né è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Rifiuti di pagamento da parte dell’ospite
A partire dal 19/05/2020, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito nella L. 20/07/2020 n. 77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive.
L’art. 180 del D.L. 34/2020 prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti).
L’art. 64 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 identifica il responsabile d’imposta come colui che è obbligato al pagamento dell’imposta insieme ad altri, per fatti riferibili a questi, con diritto di rivalsa.
Pertanto, anche nel caso di rifiuto del pagamento da parte dell’ospite, il gestore/responsabile dell’imposta è tenuto al versamento della somma dovuta al Comune, entro i termini stabiliti, fatta salva la possibilità di recupero delle somme anticipate.
9.12.2025
Si prega di prendere visione delle nuove tariffe che entreranno in vigore a partire dal 2026